Autocertificazione
Sono entrate in vigore il 1° gennaio 2012 le nuove disposizioni in materia di autocertificazione e semplificazione amministrativa. L'art. 15 della Legge n.183 del 12 novembre 2011 ha previsto, infatti, che a partire da questa data i certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione siano utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati (per esempio, nelle operazioni di compravendita di un immobile). Le Pubbliche Amministrazioni e privati gestori di pubblico servizio non potranno più richiedere ai cittadini certificati anagrafici e di stato civile, ma dovranno mettersi direttamente in contatto con il Comune per ottenere le informazioni necessarie.
L'Autocertificazione
Consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste, dichiarazioni sottoscritte (firmate) dall'interessato. La firma non deve essere più autenticata. L'autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio. La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettarla, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto.
Per l'autocertificazione puoi usare il “modello autocertificazione” (allegato in fondo alla pagina): occorre compilarlo con i tuoi dati personali e barrare la casella che interessa.
Per la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà puoi usare il "modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" (allegato in fondo alla pagina): la dichiarazione deve vertere su stati, fatti o qualità personali a diretta conoscenza del dichiarante. La mancata accettazione di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri d'ufficio.
Allegati
• Autocertificazione completa
• Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
• Autocertificazione semplificata